Un po’ di contesto
Non tutte le dimissioni sono uguali! Il dipendente che decide di lasciare l’azienda dovrà seguire un iter diverso a seconda dei casi:
- dimissioni volontarie o per giusta causa
- dimissioni durante il periodo di prova
- dimissioni in periodo protetto
Vediamo come funziona
1. Dimissioni volontarie o per giusta causa
Perché le dimissioni siano valide, il lavoratore è obbligato a dare le dimissioni online. Potrà farlo:
- rivolgendosi a un intermediario autorizzato (e.g. patronato, consulente del lavoro ecc)
- in autonomia seguendo questi passaggi:
1. Accedere tramite identità digitale (e.g. Spid) al portale click lavoro:

2. Selezionare dimissioni volontarie

3. Cliccare su Entra

4. Selezionare Inserisci nuova dimissione

5. Verificare che i propri dati (Sezione 1) e quelli del datore di lavoro (Sezione 2) siano corretti

6. Selezionare la motivazione delle dimissioni e la data di decorrenza:

Attenzione!
- La decorrenza è il giorno dopo l’ultimo giorno di lavoro. Se l’ultimo giorno di lavoro è il 31/03/2025, la decorrenza sarà 01/04/2025
- Se si seleziona la giusta causa, verrà chiesto di spiegarne il motivo
7. A questo punto il lavoratore deve solo salvare e inviare le dimissioni e tu riceverai una PEC con allegato il modulo delle dimissioni
Dato che bisogna verificare che i dati che vengono compilati di default siano corretti, è meglio usare Inipec per verificare che la PEC dell’azienda sia corretta!
2. Dimissioni durante il periodo di prova
Se il lavoratore si dimette durante il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro:
- basterà che invii una comunicazione tracciabile (e.g. pec, raccomandata) all’azienda entro la fine del periodo di prova
- per le dimissioni durante il periodo di prova NON serve la procedura telematica
3. Dimissioni in periodo “protetto”
Rientrano in questo tipo di dimissioni:
- la lavoratrice durante la gravidanza
- il lavoratore o la lavoratrice, durante i primi 3 anni di vita del figlio1
In questi casi, le dimissioni andranno convalidate presso l’Ispettorato territoriale. La lavoratrice / il lavoratore dovrà:
- inviare una comunicazione scritta, con metodo tracciabile (e.g. per o racc A/R) all’azienda con la quale comunica l’intenzione di dimettersi durante il periodo protetto e l’ultimo giorno di lavoro
- andare presso gli uffici dell’ Ispettorato per un colloquio di persona o richiedere un colloquio online compilando l’apposito modulo (scaricalo qui!)
- presentare copia della lettera di dimissioni e la relativa prova di consegna
- entro 45 giorni dal colloquio con il dipendente, l’Ispettorato comunicherà la convalida sia al lavoratore che all’azienda
- L’azienda farà la comunicazione obbligatoria di cessazione al Ministero (UNILAV di cessazione, in genere se ne occupa il consulente del lavoro)
- Il rapporto di lavoro risulterà terminato alla data indicata nella lettera di dimissioni (e da quella stessa data terminerà anche il diritto alla retribuzione)
È possibile revocare le dimissioni telematiche?
Si, entro 7 giorni dall’invio è possibile revocare, sempre tramite il portale click lavoro, le dimissioni inviate.
Se il dipendente si dimette durante la prova, deve dare preavviso?
No, in questo caso non è previsto un termine di preavviso e la decorrenza è immediata.
Il dipendente a tempo determinato può dimettersi?
Non proprio. Per i contratti a tempo determinato, le dimissioni sono previste solo per giusta causa. Per questo tipo di contratto, infatti, non è previsto un termine di preavviso perché il contratto prevede una scadenza. Qualora il dipendente dovesse decidere di procedere con le dimissioni volontarie, dovrà considerare che il datore di lavoro potrebbe agire giudizialmente nei suoi confronti per essere risarcito delle mensilità non lavorate e degli ulteriori danni causati e dimostrabili fino alla scadenza del contratto.
Le dimissioni volontarie durante il periodo protetto danno diritto alla NASPI?
Dipende:
| Periodo | Tipo lavoratore | Diritto alla NASPI |
|---|---|---|
| Gravidanza | Madre | SI |
| Entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia | Madre/Padre | SI |
| Entro il 3° anno di vita o di ingresso in famiglia | Madre/Padre | NO |
Attenzione! Il dipendente potrà accedere alla NASPI solo se ha maturato 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
Se il dipendente si dimette entro l’anno di vita del bambino deve dare il preavviso?
No, In questo caso avrà, inoltre, diritto a ricevere l’indennità di preavviso.
Fonti
- Si applicano le stesse tutele in caso di adozione o affidamento. ↩︎
Paolo Binda
Margherita M. Pili