Dritto al punto
  • Il lavoratore da le dimissioni online e deve rispettare un periodo di preavviso (salvo casi particolari)
  • Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni
  • Le donne in gravidanza o con figli piccoli hanno tutele ulteriori

Comunicazione

  • Il lavoratore dovrà rassegnare le dimissioni online (link) autonomamente o tramite soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro ecc.) sia in caso di dimissioni per giusta causa (e.g. il datore non mi paga lo stipendio da almeno 3 mesi), che per dimissioni volontarie
  • La data di decorrenza dovrà essere il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro (e.g. se l’ultimo giorno di lavoro sarà il 22.12.23, come data di decorrenza dovrà inserire il 23.12.23)
  • Completata la procedura online, l’azienda riceverà una PEC o e-mail dal ministero del lavoro

Revoca delle dimissioni

  • Se il dipendente cambia idea, le dimissioni possono essere revocate nei 7 giorni successivi all’invio seguendo la procedura online (link)

Periodo di preavviso per dimissioni volontarie

  • Non c’è obbligo di preavviso solo in caso di dimissioni per giusta causa
  • La decorrenza del periodo di preavviso dipende dal CCNL applicato:
    • CCNL Metalmeccanica – Industria: dal giorno successivo alla ricezione delle dimissioni
    • CCNL Commercio: dal 1° e dal 16° giorno del mese indipendentemente da quando sono state presentate le dimissioni (e.g. se presento le dimissioni il 18 di ottobre, il preavviso decorrerà dal 1° novembre)
  • La durata del periodo di preavviso varia a seconda del CCNL

CCNL METALMECCANICA-INDUSTRIA

Anni di servizioLivelli B2, B3 e A1Livelli C2, C3 e B1Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni
Oltre 5 fino a 103 mesi2 mesi20 giorni
Oltre i 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni1 mese

CCNL COMMERCIO

Anni di servizioQuadri e I LivelloII e III LivelloIV e V LivelloVI e VII Livello
Fino a 5 anni45 giorni20 giorni15 giorni10 giorni
Oltre 5 fino a 1060 giorni30 giorni20 giorni15 giorni
Oltre 10 anni90 giorni45 giorni30 giorni15 giorni
  • Nel caso in cui le dimissioni siano state inviate con un calcolo errato del preavviso, non serve fare una nuova comunicazione online: basterà che l’azienda indichi il termine corretto nella comunicazione di cessazione (UNILAV; in genere se ne occupa il consulente del lavoro)
  • Qualora il dipendente non rispetti il preavviso, dovrà pagare all’azienda l’indennità di mancato preavviso. Questa sarà trattenuta nell’ultima busta paga dall’azienda. È pari allo stipendio (inclusi pro-quota di tredicesima e quattordicesima) che gli sarebbe spettato per il periodo di preavviso non rispettato. Ovviamente l’azienda ha libertà di non trattenere nulla.
  • Qualora l’azienda volesse far terminare il dipendente in anticipo rispetto al preavviso previsto, potrà chiedergli di non presentarsi in azienda, ma dovrà comunque pagarlo.

Cessazione

Questa operazione, in genere, viene effettuata dal consulente del lavoro che, entro 5 giorni dalla cessazione del dipendente, dovrà inviare la comunicazione di cessazione (UNILAV)

Dimissioni durante gravidanza o con figli piccoli

Nei seguenti casi il lavoratore ha una tutela ulteriore:

  • la lavoratrice durante il periodo di gravidanza
  • la lavoratrice o il lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

Il processo di dimissioni allora prevede che:

  • Il lavoratore informi, tramite pec/raccomandata, il datore di lavoro della volontà di dimettersi durante il periodo protetto, indicando la data di decorrenza (non è necessario rispettare il preavviso)
  • Il lavoratore si rechi all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) con la lettera di dimissioni e la relativa prova di consegna
  • L’ITL convalidi le dimissioni entro 45 giorni inviando copia della convalida al lavoratore e al datore di lavoro
  • Il datore di lavoro provveda ad effettuare la normale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV; in genere se ne occupa il consulente del lavoro)
Autore dell’articolo
Margherita M. Pili Margherita M. Pili Assistente Legale
Margherita è assistente legale presso un primario studio di avvocati giuslavoristi, dove lavora da oltre 8 anni. Ha una passione per la semplificazione e una profonda conoscenza della legge del lavoro.

Nota rapida: questa non deve essere considerata una consulenza fiscale. Poiché le norme fiscali cambiano nel tempo e possono variare a seconda del luogo e del settore, consultate un commercialista o un consulente fiscale per avere indicazioni specifiche. Trova un consulente paghe con Jet HR.

Revisionato da
Martina Lecis Martina Lecis Consulente del lavoro

Percorso di studi

  • Laurea in economia all’università di Cagliari nel 2011
  • Abilitazione a Consulente del Lavoro nel 2014
  • Diploma Politiche attive e gestione del personale nel 2019




Biografia
Martina Lecis è una consulente del lavoro del Jet HR Partner Network. È iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cagliari con numero 764. È abilitata al rilascio della certificazione ASSE.CO che permette di certificare e ‘asseverare’ la regolarità contributiva, retributiva e il rispetto della normativa generale delle imprese nei rapporti di lavoro. E’ ocente nei corsi di formazione obbligatori relativi al personale dipendente ( formazione di base, specifica, RLS) e al Datore di Lavoro (RSPP). Nel 2019 ha fondato I’m Impresa per servire i suoi clienti a 360 gradi.

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