Un po’ di contesto
I dipendenti, per motivi gravi e dimostrabili, possono dimettersi per “giusta causa”. Questo significa che:
- loro non dovranno rispettare il periodo di preavviso e avranno diritto alla NASPI
- tu sarai tenuto a pagargli il periodo di preavviso non lavorato e a versare il ticket NASPI
Quando un dipendente può dimettersi per giusta causa?
Per fatti gravi che non permettono, nemmeno momentaneamente, la continuazione del rapporto di lavoro, come:
- mancato o ritardato pagamento della retribuzione (l’INPS richiede almeno 3 mensilità non pagate)
- demansionamento o mobbing1
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone
- trasferimento del lavoratore, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”
- offesa grave da parte di un superiore verso un dipendente
- pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Come si effettuano le dimissioni per giusta causa?
Lavoratore:
La procedura da seguire è quella per le dimissioni volontarie:
- con SPID tramite il portale click lavoro (clicca qui per accedere)
- tramite un soggetto abilitato (e.g. patronato, consulente del lavoro ect.)
Datore di Lavoro:
- A te arriverà una comunicazione via PEC con la notifica delle dimissioni e la decorrenza
- Entro 5 giorni dal giorno di cessazione, andrà inviata la comunicazione di cessazione obbligatoria UNILAV (in genere la fa il consulente del lavoro, ricordati di fargli avere copia della pec non appena la ricevi per evitare di incorrere in sanzioni)
- Nella busta paga finale, dovrai liquidare, oltre a retribuzione, ferie, permessi e TFR, anche l’indennità sostitutiva del preavviso
- Sarai tenuto a versare il ticket naspi
Il dipendente ha diritto alla NASPI?
Si, ma per richiedere la NASPI in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore deve:
- allegare alla domanda di indennità di disoccupazione una dichiarazione (“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000) con cui attesta la sua intenzione di agire legalmente contro il datore di lavoro, fornendo prove come diffide, denunce, citazioni, sentenze, o altri documenti pertinenti.
- impegnarsi a comunicare all’INPS l’esito della disputa legale
Attenzione! Se l’esito della controversia non conferma la validità della giusta causa delle dimissioni, l’indennità di disoccupazione già ottenuta dovrà essere restituita.
Domande Frequenti
Il dipendente a tempo determinato, può dimettersi per giusta causa?
Si, la giusta causa è l’unica possibilità di dimissioni, prevista per i contratti a tempo determinato prima della scadenza.
Le dimissioni per giusta causa hanno ripercussioni sull’azienda?
Si, oltre alle possibili conseguenze legali, in caso di dimissioni per mancato pagamento delle retribuzioni, l’Ispettorato potrebbe emettere delle sanzioni amministrative.
Posso rifiutarmi di accettare le dimissioni per giusta causa?
Non proprio. Non puoi rifiutare le dimissioni, il lavoratore ha diritto di dimettersi. Tuttavia, soprattutto nei casi in cui la giusta causa indicata dal lavoratore non è chiaramente dimostrata/dimostrabile, prima di indicare che si tratta di dimissioni per giusta causa è meglio rivolgersi al proprio consulente per valutare il caso specifico.
Se un dipendente si dimette per giusta causa deve lavorare il preavviso?
No, le dimissioni per giusta causa non prevedono che il dipendente lavori il periodo di preavviso. Inoltre, il datore di lavoro, dovrà pagare l’indennità di preavviso unitamente alle competenze finali.
Fonti
- art. 2112 cc-,Art.,i%20diritti%20che%20ne%20derivano.)
- art. 2118 cc-,Art.,dagli%20usi%20o%20secondo%20equita’.)
- [art. 2119 cc](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=267&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2119&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=2119.,%2C anche provvisoria%2C del rapporto.)
- INPS Circ. n. 21/2023 ****
- INPS Circ. n. 163/2003
- D.M. 225/2015
- D. Lgs. 14/2019 e succ. mod.
- Per mobbing si intende grave squilibrio psico-fisico del lavoratore causato da comportamenti vessatori di superiori o colleghi, inclusi molestie sessuali o demansionamento. ↩︎
Paolo Binda
Margherita M. Pili